Circolare Attuativa Dell’agenzia Delle Dogane: Riduzione Accisa E Nuove Modalita’ Di Accertamento E Contabilizzazione Per I Microbirrifici

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato in data odierna la circolare attuativa che illustra le specifiche sulle nuove modalità transitorie di accertamento della birra prodotta introdotte dal Decreto Ministeriale del 04/06/2019, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, 2019.

A partire dal 1 luglio 2019, quindi, entrerà ufficialmente in vigore, per tutti i micro birrifici artigianali indipendenti con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, la riduzione dell’aliquota di accisa nella misura del 40%.

Il decreto ridefinisce anche l’assetto del deposito fiscale, introducendo nuove modalità di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta, che sempre dal 1 luglio permetteranno il differimento del pagamento del tributo, che passerà dalla produzione del mosto alla fase di condizionamento o dell’immissione in consumo (solo per i birrifici con deposito in sospensione di accisa – ISA).

CHI PUO BENEFICIARE DELLO SCONTO E ADERIRE AL NUOVO REGIME?

Beneficiano della riduzione di accisa e sono assoggettati al nuovo regime tutti i piccoli birrifici artigianali indipendenti con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri.

Per indipendente si intende un birrificio legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che:

  • abbia come finalità economica la produzione della propria birra, che deve essere il frutto di un processo di lavorazione integrato, che parte dalla realizzazione del mosto e si conclude con il condizionamento.
  • utilizzi impianti propri, fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio
  • non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui
  • non acquisti da altri soggetti  obbligati, birra condizionata o non condizionata in regime di sospensione dell’accisa.

“Altra distinta figura è quella della piccola birreria nazionale [art. 1,comma 1, lett. e)] ossia una fabbrica di birra autorizzata ai sensi dell’art.1 del D.M. n. 153/2001 che ha una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e riveste gli stessi requisiti di indipendenza del microbirrificio (art. 2, comma 6).
L’accesso al beneficio fiscale presuppone l’osservanza dei medesimi vincoli di operatività sopra delineati e la realizzazione delle fasi di lavorazione interamente nella piccola birreria nazionale. Nel caso in cui l’esercente della piccola birreria nazionale estragga il prodotto finito in regime sospensivo, sulla birra realizzata non sarà applicabile l’aliquota ridotta di accisa per carenza di diretta immissione in consumo del prodotto (art. 8, comma 1); il quantitativo trasferito concorre comunque al calcolo della produzione annua”.

L’ADESIONE AL NUOVO REGIME E’ AUTOMATICA?

NO. Entro e non oltre il 30 luglio 2019 tutti i birrifici coinvolti dovranno presentare all’Ufficio competente una istanza di adesione conforme alle regole disciplinate dall’ art.2 del Decreto Ministeriale del 04/06/2019, avendo cura di specificare la volontà o meno di detenere, presso il microbirrifico, birra condizionata in sospensione di accisa (Art. 2, comma 5).

Il decreto prevede, infatti, la possibilità di scegliere tra 2 differenti assetti del deposito cui corrisponderanno differenti modalità di accertamento dell’accisa e di tenuta dei registri cartacei:

Microbirrificio con giacenza ISA:

E’ un birrificio che intende detenere un deposito di birra condizionata in accisa sospesa.

Assolve l’accisa sui prodotti condizionati al momento della loro immissione in consumo, che deve avvenire con emissione di documenti elettronici e-AD verso l’estero e documenti cartacei XAB sul territorio nazionale. L’XAB potrà essere emesso anche per trasferire la merce da un deposito in accisa sospesa ad un’altro deposito interno in accisa assolta.

Ai fini dell’accertamento dell’accisa, a chi deciderà di opera in sospensione di accisa è richiesta la tenuta del Registro della birra condizionata ISA, su cui oltre ai carichi dei prodotti condizionati, si dovranno annoverare, anche gli scarichi per l’immissione in consumo dei prodotti (vendita).

Microbirrificio SENZA giacenza ISA:

è un birrifico che non intende detenere birra condizionate in accisa sospesa e che assolve l’accisa al momento del condizionamento dei prodotti.

Ai fini dell’accertamento dell’accisa, a chi opera in accisa assolta è richiesta la tenuta del Registro della birra condizionata NON ISA su cui si dovranno annotare i soli movimenti di condizionamento dei prodotti .

COME CAMBIA LA CONTABILITA’ ACCISE DAL 1 LUGLIO?

Fino al 30 Giugno si dovrà operare come di consueto, continuando a telematizzare i record delle produzioni giornaliere (mosto di birra) entro le 12 del giorno successivo, e il relativo riepilogo tributi entro venerdì 5 luglio.

Dal 1° luglio il nuovo sistema di accertamento e contabilizzazione delle accise sulla birra prodotta prevede la compilazione manuale o informatica dei seguenti registri, su cui dovranno essere annoverate giornalmente le movimentazioni inerenti i processi di produzione e condizionamento della birra:

1 Registro di carico e scarico delle materie prime amidacee (malto).

2 Registro del mosto

3 Registro della birra condizionata:

  • con giacenza ISA (depositi con merce in sospensione di accisa)
  • senza giacenza ISA (depositi con merce in accisa assolta)

Rimane invece invariato l’onere di inviare a mezzo PEC la comunicazione preventiva del programma delle lavorazioni da effettuarsi entro le 24 ore antecedenti alla prima produzione comunicata.

COME FACCIO A PRODURRE SE NON HO ANCORA I REGISTRI VIDIMATI?

“Qualora la vidimazione dei registri non venga completata in tempo utile con l’inizio della prima cotta indicata nel programma delle lavorazioni (art. 5, comma 1) da eseguire dal 1° luglio 2019, al fine di assicurare la fruizione dell’aliquota ridotta sin dalla predetta data di efficacia della misura agevolata, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascuna  quindicina l’esercente trasmette all’Ufficio delle dogane, destinatario della richiesta di aggiornamento, un prospetto riepilogativo della produzione effettuata. Il prospetto riepilogativo contiene tutti i dati afferenti l’intero ciclo di produzione indicati nei modelli di cui agli Allegati I e II o III, identificati  secondo le stesse classificazioni per colonna. Non appena restituiti i registri vidimati, esaurita la descritta procedura provvisoria, l’esercente procede alla scritturazione delle operazioni nei medesimi avendo cura di riportare i dati di produzione, quali risultanti dal prospetto riepilogativo quindicinale in precedenza trasmesso, rispettando l’ordine cronologico di esecuzione delle attività”.

SONO GIA’ PRONTI A RISPONDERE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI MINISTERIALI!

J-BEER e  J-Accise Alcomb sono già aggiornati con nuove funzioni che vi permetteranno di:

– stampare su fogli A4 l’intestazione dei nuovi registri (materie prime, produzione, condizionamento) da portare a vidimare al vostro ufficio doganale di riferimento

– registrare nel software, oltre ai record di produzione, anche i movimenti relativi alle operazioni di condizionamento ed immissione in consumo (vendita) dei prodotti

– automatizzare il calcolo dei tributi secondo le nuove modalità di accertamento

– automatizzare la stampa dei nuovi registri cartacei sui fogli previdimati dal vostro ufficio doganale di riferimento (in conformità con il layout ufficiale dei moduli allegati al Decreto Ministeriale del 04/06/2019), con grande risparmio di tempo e risorse rispetto ad una gestione manuale.